Statuto

Dell’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE “ASSOCIAZIONE MADONNA ALTA” APS ASD


ART. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, nonché dell’art. 90 della L. n. 289/2002 e, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, l’associazione riconosciuta/non riconosciuta denominata “      Associazione sportiva dilettantistica  e di promozione sociale ASSOCIAZIONE MADONNA ALTA asd e APS”, di seguito “associazione”.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di PERUGIA    alla Via FRANCESCO BARACCA  S.N.C.   e con durata illimitata. Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell’assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione farà uso dell’indicazione di “Associazione di promozione sociale “ e dell’acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.


ART. 2 Finalità e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nello scopo di:

  • concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
  • promuovere la socializzazione nel mondo dell’istruzione e dello sport, oltreché il valore educativo, culturale, sociale e politico dello sport;
  • valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio;

L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento all’attività di attività finalizzata alla salute ed al fitness, alla ginnastica per tutti   , ginnastica funzionale Ginnastica Bioenergetica  calcetto, calcio a 8 padell  e tutte le  discipline riconosciute dal CONI  

L’Associazione potrà altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi sociali e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; come  nel dettaglio L’ insegnamento individuale e collettivo di adattamento all'ambiente acquatico, tecniche funzionali di preparazione all'attività sportiva e defaticamento con l'utilizzo delle metodiche  e discipline   Discipline Bio Naturali,
  • insegnamento individuale e collettivo di rieducazione funzionale corporea e respiratoria, tecniche funzionali di preparazione all'attività sportiva e defaticamento con l'utilizzo delle metodiche  DBN Discipline Bio Naturali
  • conduzione di classi di esercizi di Bioenergetica per la prevenzione primaria e la preparazione all'attività sportiva e defaticamento

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva

L’Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all’Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.


ART. 3 Ammissione degli associati

Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.